Rimborso addizionali provinciali energia elettrica 2010-2011

Rimborso addizionali provinciali energia elettrica 2010-2011

La sentenza della Corte di Cassazione (n. 27101/2019 del 26 marzo depositata il 23 ottobre 2019) sembra fornire la possibilità di richiedere, per i soli anni 2010 e 2011 (in quanto quelli precedenti sono ormai caduti in prescrizione), il rimborso dell’addizionale provinciale all’accisa addebitata nella bolletta elettrica*, in quanto ritenuta dalla UE indebitamente versata. Proprio perché in contrasto con quanto previsto dall’Unione Europea, il tributo è stato poi abolito a partire dal 1° gennaio 2012, con la riforma del sistema di applicazione delle accise sui consumi di energia elettrica.

L’addizionale è stata applicata sul prelievo di energia elettrica fino a kWh 200.000 e variava, da provincia a provincia, con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l’addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un’azienda può aver sostenuto è di circa € 27.000 all’anno.

Alla luce di quanto sopra, tutte le aziende che abbiano versato le sopracitate addizionali (generalmente riaddebitate dal fornitore in bolletta) nel corso del 2010 e del 2011 possono richiedere il rimborso delle somme indebitamente versate. Considerando che tra fornitore di energia elettrica e lo Stato vige un rapporto di tipo tributario mentre tra fornitore e consumatore un rapporto di tipo civilistico, è possibile inviare la richiesta di rimborso corredata dalle relative fatture, a mezzo raccomandata A/R o PEC, solo ai fornitori di energia elettrica utilizzati nel biennio 2010 – 2011, entro dicembre 2020, termine ultimo per interrompere la prescrizione.

A tal proposito occorre però fare alcune precisazioni:

• senza un diverso pronunciamento istituzionale, il fornitore probabilmente non provvederà al pagamento dell’importo richiesto in quanto, per questo tributo, il termine di prescrizione è di due anni e si troverebbe nella condizione di non poterlo recuperare (dall’Agenzia delle Dogane): per auspicare nel risarcimento si dovrebbe, pertanto, avviare verso il fornitore un’azione legale in sede civile o tributaria fino al terzo grado di giudizio (Cassazione);

• le sentenze di Cassazione non fanno legge, ma valgono solo per il singolo caso posto: ogni azienda, pertanto, dovrebbe ricorrere per vie legali singolarmente, ed i pareri dei singoli tribunali e Cassazioni potrebbero essere diversi caso per caso.

Proprio in questi giorni, varie associazioni di categoria stanno incontrando il Ministero delle Finanze chiedendo un pronunciamento in merito.

 

Come ottenere il rimborso dell’addizionale provinciale sull’energia elettrica?

In quanto esperti del settore è stato doveroso puntualizzare su una questione ancora non del tutto definita ma che stiamo seguendo da vicino.

Se la vostra Azienda è stata soggetta al versamento dell’addizionale provinciale contattateci per una valutazione del vostro caso e, soprattutto, per ottenere aggiornamenti costanti sull’argomento, così da evitare inutili ed elevate spese legali e gestionali in assenza, ad oggi, di un chiaro ed effettivo diritto al risarcimento.