Produzione e consumo di energia rinnovabile a livello territoriale: le Comunità Energetiche Rinnovabili

Produzione e consumo di energia rinnovabile a livello territoriale: le Comunità Energetiche Rinnovabili

Tra le diverse configurazioni di autoconsumo diffuso introdotte e normate dal recente decreto CACER, quella che trascende l’ambito del singolo cliente finale o dell’unico edificio/condominio, è la Comunità Energetica Rinnovabile (CER).

In una CER l’energia elettrica rinnovabile viene condivisa tra i diversi soggetti produttori e consumatori, connessi alla medesima cabina primaria, grazie all’impiego della rete nazionale di distribuzione di energia elettrica, che rende possibile la condivisione virtuale di tale energia. Un modello virtuoso, che si prefigge l’obiettivo di portare benefici ambientali alla comunità e al territorio.

Comunità Energetiche Rinnovabili (CER)

A differenza del Gruppo di Autoconsumatori (AUC), che non necessita della “intermediazione” di un soggetto giuridico, una comunità energetica rinnovabile (CER) è, invece, un soggetto giuridico i cui soci o membri condividono, tramite i loro consumi, l’energia elettrica rinnovabile prodotta da impianti a fonte rinnovabile.

La CER è un soggetto giuridico autonomo il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera.

Il ruolo di Referente per una CER può essere svolto dalla stessa Comunità nella persona del legale rappresentante o, in alternativa, può essere svolto:

  • da un produttore, membro della CER
  • da un cliente finale, membro della CER
  • da un produttore “terzo” di un impianto la cui energia elettrica prodotta rilevi nella configurazione, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352

In tutti i casi precedenti, il soggetto che, per statuto o atto costitutivo, ha la rappresentanza legale della comunità energetica rinnovabile conferisce al Referente apposito mandato senza rappresentanza di durata annuale, tacitamente rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento.

Chi può far parte di una Comunità Energetica Rinnovabile

Possono essere membri o soci con potere di controllo in una CER:

  • persone fisiche
  • piccole e medie imprese per le quali la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale
  • associazioni con personalità giuridica di diritto privato
  • enti territoriali: Regioni, Province, Città Metropolitane, Comuni
  • amministrazioni locali contenute nell’elenco ISTAT, situate nel territorio dei Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione della CER
  • Enti di ricerca e formazione
  • Enti del terzo settore e di protezione ambientale
  • Enti religiosi

Non possono, invece, essere membri o soci di una CER, ma possono svolgere ruolo di produttore «terzo», le seguenti tipologie di soggetti:

  • amministrazioni centrali
  • grandi Imprese
  • Imprese private con codice ATECO prevalente 35.11.00 e 35.14.00

Il perimetro e gli impianti di una Comunità Energetica Rinnovabile

I punti di prelievo e immissione degli impianti nel perimetro della singola configurazione devono essere localizzati nell’area afferente alla stessa cabina elettrica primaria.

Possono essere inseriti nelle configurazioni più impianti o potenziamenti di impianto a fonte rinnovabile, anche dotati di sistemi di accumulo.

Gli impianti possono essere messi a disposizione anche da un produttore terzo, non socio o membro della CER. In ogni caso tutti gli impianti della configurazione devono essere nella disponibilità e sotto il controllo della CER.

La CER può gestire una o più configurazioni di autoconsumo.

I benefici dell’adesione ad una Comunità Energetica Rinnovabile

Anche per le CER sono previsti contributi economici, previa richiesta di accesso al servizio per l’autoconsumo diffuso al GSE.

I contributi economici spettanti sono riconosciuti in relazione a ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione di CER, e sono:

  • Il corrispettivo di valorizzazione, definito dall’ARERA a rimborso di alcune componenti tariffarie, riconosciuto sull’energia elettrica autoconsumata (l’energia autoconsumata è definita come il minimo valore su base oraria tra l’energia elettrica immessa in rete ai fini della condivisione e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione);
  • La tariffa premio, riconosciuta sull’energia condivisa incentivata (in altre parole, l’energia autoconsumata prodotta da impianti “incentivabili” facenti parte della configurazione).

I produttori degli impianti possono inoltre valorizzare tutta l’energia immessa in rete vendendola a mercato o richiedendone il ritiro al GSE tramite il servizio del Ritiro Dedicato (RID).

N.B. Per le sole Comunità Energetiche Rinnovabili i cui impianti di produzione sono ubicati in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è previsto un contributo in conto capitale, pari al 40% del costo dell’investimento, a valere sulle risorse del PNRR. Nel caso di accesso a contributi in conto capitale, nella misura massima del 40% dei costi di investimento ammissibili, come nel caso dei contributi PNRR, la tariffa premio sarà ridotta con un fattore proporzionale al contributo ricevuto.

Ai benefici di tipo economico vanno sicuramente sommati quelli ambientali (quali, ad esempio, la riduzione delle emissioni, il minor impatto sulla rete elettrica e la promozione della ricerca e sviluppo delle energie rinnovabili) oltre a quelli di tipo sociale: l’adesione ad una CER promuove il senso di comunità tra le persone.

I requisiti delle CER

Le configurazioni di CER devono prevedere la presenza di almeno due membri/soci della CER stessa, facenti parte della configurazione in qualità di clienti finali e/o produttori, e di almeno due punti di connessione distinti a cui siano collegati rispettivamente un’utenza di consumo e un impianto di produzione.

Lo Statuto o l’atto costitutivo della CER regolarmente costituita deve possedere i seguenti elementi essenziali:

  1. l’oggetto sociale prevalente della comunità è quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri membri o soci o alle aree locali in cui opera, e non quello di ottenere profitti finanziari;
  2. i membri o soci che esercitano poteri di controllo possono essere solo persone fisiche, piccole o medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell’art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile;
  3. la comunità è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che le imprese siano PMI e che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale);
  4. la partecipazione dei membri o dei soci alla comunità prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
  5. è stato individuato un soggetto delegato responsabile del riparto dell’energia elettrica condivisa;
  6. l’eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale di cui all’Allegato 1 del DM CACER, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e\o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

Gli incentivi per le comunità energetiche rinnovabili nel 2024 rappresentano un’opportunità senza precedenti per promuovere lo sviluppo di un sistema energetico più sostenibile, resiliente e democratico. Grazie alle tariffe incentivanti le comunità locali possono diventare protagoniste attive nella transizione verso un futuro energetico verde.

È ora che le comunità si uniscano, investano nell’energia pulita e contribuiscano a costruire un mondo più sostenibile per le generazioni future.

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