05 Lug NORMA SUGLI “EXTRA PROFITTI”: Cronistoria, stato di fatto e aggiornamenti
In data 29 marzo 2022 è entrata in vigore la legge n. 25 del 28 marzo 2022 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (il cosiddetto “Decreto Sostegni ter”).
Diventa così legge anche la misura più contestata introdotta con l’art. 15-bis intitolato “Ulteriori interventi sull’elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili” che prevede un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, in riferimento all’energia elettrica immessa in rete per il periodo dal 1° febbraio 2022 al 31 dicembre 2022.
L’articolo 15-bis prevede un prezzo di riferimento dell’energia (il c.d. “prezzo equo” o “Prezzo di Riferimento”), che dovrebbe rappresentare la “equa remunerazione del prezzo dell’energia”, stabilito dallo stesso Decreto Sostegni ter a seconda della localizzazione geografica dell’impianto di produzione oltre a prevedere che, qualora il prezzo di mercato dell’energia eccedesse tale soglia, la differenza rappresenterebbe un “extra profitto” da “restituire” al Gestore dei Servizi Energetici. In poche parole, un vero e proprio tetto ai ricavi alla vendita dell’energia prodotta da fonte rinnovabile.
Con riferimento agli impianti fotovoltaici, quanto previsto dall’art. 15-bis si applica agli impianti di potenza superiore a 20 kWp in Conto Energia, che ricevono, pertanto, un incentivo fisso in aggiunta al valore dell’energia prodotta ed immessa in rete (primo Conto Energia, secondo Conto Energia, terzo Conto Energia, quarto Conto Energia ad eccezione degli impianti «feed in tariff»).
Il decreto-legge del 09 agosto 2022 n. 115 ha prorogato l’efficacia del prelievo sugli extraprofitti fino a giugno 2023.
Extraprofitti: Applicazione della norma
Il 21 giugno 2022, così come da disposizioni di legge, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha pubblicato la delibera 266/2022/R/EEL in cui viene indicato come individuare le tipologie di impianti cui si applica la norma oltre ad alcuni casi specifici di esclusione (come per gli impianti di pompaggio in riferimento all’energia precedentemente prelevata dalla rete o, nel caso di impianti idroelettrici, che abbiano l’obbligo di cessione gratuita dell’energia alle Regioni, ecc.) per poi indicare che, in seguito alla quantificazione oraria dell’energia immessa da ciascun impianto come stabilita dal GSE, vi sarà un primo regolamento economico ad ottobre 2022 relativo ai mesi intercorrenti tra febbraio ed agosto dello stesso anno, per poi proseguire con un regolamento su base mensile entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, oltre alla possibilità di un conguaglio delle partite economiche a maggio 2023.
Sulla base della Deliberazione dell’ARERA, ad inizio di luglio 2022, il Gestore dei Servizi Energetici ha inviato una comunicazione a mezzo PEC ai produttori dal titolo “Comunicazione di inclusione nel perimetro di impianti interessati dall’articolo 15-bis del DL 27 gennaio 2022, n.4, cd. ”Decreto Sostegni ter”. Annunciando di aver messo in atto il meccanismo di compensazione a due vie, la comunicazione invitava i produttori ad inviare una dichiarazione allo stesso GSE, entro il 10 agosto 2022, utilizzando l’apposito portale Extra Profitti, solo se uno o più impianti fossero rientrati nell’ambito di applicazione della normativa. A seguito di opportuni chiarimenti, il GSE ha poi precisato che, qualora l’energia immessa fosse venduta tramite i meccanismi di Ritiro Dedicato (RID) o Scambio Sul Posto (SSP), la comunicazione andava inviata ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui fossero presenti “Quote di Esclusione” o ulteriori contratti assimilabili ai contratti di fornitura così come individuati nell’articolo 3.2 della Deliberazione ARERA 266/2022/R/EEL.
Tra ottobre e novembre 2022, il GSE ha poi provveduto ad inviare ai produttori, in applicazione di quanto previsto dalla Delibera 266/2022, le fatture per il “recupero” degli extra-profitti.
Extraprofitti: Il TAR annulla la delibera ARERA 266/2022
Nel frattempo, diversi gruppi di produttori si sono organizzati ed hanno presentato ricorso al TAR di Milano contro il provvedimento del governo, sulla base di un’interpretazione del diritto comunitario e costituzionale. I ricorrenti contestavano la legittimità del prelievo sui ricavi, atteso che sul piano euro-comunitario, come esplicitato dal Regolamento UE n. 1854/2022, risultano legittimi solo i prelievi che incidono sugli utili, oltre che lo stesso “Prezzo di Riferimento”, ritenuto in contrasto con il prezzo di riferimento stabilito a livello comunitario dallo stesso Regolamento UE.
Con dispositivo pubblicato il 1° dicembre 2022 (sentenza n. 2676/2022) il TAR di Milano, dopo aver respinto le eccezioni del GSE e di ARERA sulla inammissibilità, ha accolto, se pur non integralmente, il ricorso promosso da alcune imprese produttrici di energia da fonte rinnovabile ed ha annullato la delibera n. 266/2022, con cui l’ARERA aveva dato applicazione al prezzo di riferimento della vendita dell’energia introdotto dall’art. 15-bis del decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, e gli atti conseguenti assunti dal GSE per la restituzione della differenza tra prezzo di mercato e Prezzo di Riferimento.
Secondo le motivazioni della sentenza, era compito dell’ARERA dettare la disciplina regolatoria di attuazione per rendere l’art. 15-bis conforme al diritto comunitario e costituzionale. Secondo il TAR, l’ARERA avrebbe dovuto disciplinare la materia con “una puntuale considerazione dei costi rilevanti, della valorizzazione delle differenze esistenti tra i diversi tipi di impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili, dell’esigenza di realizzare un prelievo sugli utili e non sui ricavi”.
Sulla base di tale dispositivo, a partire dal 9 Dicembre 2022, il GSE ha iniziato ad inviare ai produttori la comunicazione in cui si dichiarava ufficialmente che la Delibera Arera n. 266/2022/R/EEL era stata abrogata.
Extraprofitti: Il Consiglio di Stato dichiara di nuovo vigente la delibera ARERA 266/2022
GSE ed ARERA hanno impugnato la sentenza facendo ricorso al Consiglio di Stato che ha sospeso la sentenza del TAR di Milano in attesa della pubblicazione delle motivazioni dello stesso tribunale amministrativo.
Una volta pubblicate le motivazioni della sentenza, il 22 Marzo 2023, a seguito del ricorso di ARERA e GSE, il Consiglio di Stato ha sospeso con tre ordinanze l’esecutività della sentenza del TAR di Milano, rendendo nuovamente efficace la delibera ARERA 266/2022 e il prelievo sugli extra profitti per ragioni cautelari, anteponendo cioè agli interessi degli operatori il sostegno ai consumatori contro il caro energia.
Il Consiglio di Stato ha però fissato un’udienza per il 5 dicembre 2023 per discutere sul merito dell’art.15-bis e verificarne la compatibilità con la normativa europea. Non è escluso, in tal senso, un rinvio della questione alla Corte di Giustizia Europea.
Extraprofitti: Lo stato di fatto
In virtù della sospensiva cautelare del Consiglio di Stato, l’ARERA, con la delibera n. 143/2023, che trova applicazione per il periodo gennaio 2023-giugno 2023 sulla base di quanto previsto dal decreto-legge del 9 agosto 2022 n. 115, è nuovamente intervenuta per regolare la disciplina dei c.d. ”extra profitti”, modificando la discussa deliberazione n. 266/2022, attualmente in vigore proprio grazie all’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, nelle more della definizione del giudizio di secondo grado, e dando inizio alle consultazioni per l’attuazione dell’art. 6 del Regolamento UE n. 2022/1854.
A fine maggio 2023 il GSE ha, pertanto, provveduto ad inviare una nuova comunicazione a mezzo mail ai produttori soggetti all’applicazione dell’art 15-bis del decreto-legge n. 4 del 2022, affermando di essere legittimato ad effettuare i conguagli considerando i prezzi massimi stabiliti dalla normativa sugli “extra profitti” e fornendo ai produttori la possibilità di inviare una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) al fine di determinare gli eventuali quantitativi di energia prodotta ed immessa che non rientrano tra quelli oggetto di calcolo. In base alla Delibera 143/2023, l’invio delle DSAN contenenti le eventuali quote di esclusione, deve essere effettuato esclusivamente in fase di conguaglio. Pertanto, il GSE applicherà il “Prezzo di Riferimento” di cui all’art. 15-bis senza operare la decurtazione derivante dalle “quote di esclusione” indicate dalla Delibera ARERA.
Lo scorso 23 giugno il GSE ha, quindi, aggiornato le Regole Tecniche in merito all’applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell’energia, inizialmente previsto a decorrere dal 1 febbraio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 e prorogato al 30 giugno 2023 dall’articolo 11 decreto-legge del 9 agosto 2022 n. 115.
Tali Regole Tecniche, in applicazione delle Delibere ARERA 266/ 2022 e 143/ 2023, stabiliscono:
- la regolazione a conguaglio delle partite economiche sulla base dei dati a consuntivo;
- le modalità di trasmissione delle comunicazioni di esenzione, da parte degli operatori, tramite il Portale “EP-Extra Profitti” del GSE. In particolare, devono effettuarsi due invii separati rispettivamente per i periodi febbraio-dicembre 2022 e gennaio-giugno 2023.
Secondo quanto stabilito l’invio della dichiarazione di esenzione a conguaglio è sempre necessario per poter ricalcolare le competenze 2022, a oggi basate esclusivamente sulle precedenti dichiarazioni in acconto presentate, anche laddove queste non siano state inviate entro i termini o siano state erroneamente compilate.
I termini per la presentazione delle DSAN sono:
- riferite al periodo di produzione febbraio-dicembre 2022: a partire dalle ore 9:00 del 26 giugno 2023 fino alle ore 18:00 del 28 luglio 2023;
- riferite al periodo di produzione gennaio – giugno 2023: dalle ore 9:00 del 24 luglio 2023 fino alle ore 18:00 del 31 agosto 2023.
Extraprofitti: Ultimi aggiornamenti
- I ricorrenti hanno richiesto al Presidente del TAR di Milano di fissare urgentemente una nuova udienza di merito per motivi aggiunti al fine di discutere la contrarietà dell’art. 15 bis del decreto-legge n.4 del 27 gennaio 2022 al Regolamento UE n. 1854/2022 che, tra le altre cose, fissa un tetto massimo per l’energia ceduta alla rete pari a più del doppio di quello imposto dalla stessa ARERA tramite la Delibera 143/23.
- L’udienza si è tenuta lo scorso 21 giugno. L’ARERA e il GSE hanno chiesto il rinvio dell’udienza pubblica ribadendo le loro tesi, ovviamente fortemente contrastate dall’opposizione. Il Collegio si è riservato e, pertanto, non resta che attendere l’esito di questa fase di giudizio. Al momento gli scenari possibili appaiono essere differenti: il TAR potrebbe rigettare il ricorso e i ricorsi per motivi aggiunti oppure accoglierli, rendendo di fatto inapplicabile quanto previsto dall’art. 15-bis del Decreto Legge n. 4 del 2022, in forza della contrarietà dello stesso al diritto comunitario. Oppure, scenario che appare il più verosimile, emettere ordinanza di rimessione della causa alla Corte di Giustizia UE o alla Corte costituzionale, anche sulla scia di quanto precedentemente previsto dal Consiglio di Stato.
Noi del team di NEST continueremo a monitorare e riferire costantemente in merito a questa oltremodo intricata e controversa questione, al fine di mettere a disposizione dei nostri Clienti produttori una adeguata conoscenza della materia, così da avere più elementi possibili per valutare e prendere decisioni consapevoli su come procedere.
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