La diagnosi energetica: obblighi, sanzioni, procedura e scadenze

La diagnosi energetica: obblighi, sanzioni, procedura e scadenze

La diagnosi energetica è una procedura sistematica finalizzata alla comprensione dei consumi di energia della propria organizzazione e volta ad individuare e quantificare le eventuali opportunità di risparmio energetico in termini costi-benefici.

Il processo di audit energetico è rivolto a più tipologie di interlocutori che siano essi un singolo edificio o un gruppo di edifici, un sito industriale o commerciale, così come gli edifici destinati a servizi pubblici o privati, che intendano avviare un percorso virtuoso di gestione dei consumi energetici mediante il monitoraggio, la riduzione degli sprechi e l’incremento dell’efficienza.

Alcuni soggetti a seconda della loro tipologia aziendale e della natura dei propri consumi energetici hanno l’obbligo di conoscenza dei propri profili di consumo energetico e quindi sono tenuti per legge ad avviare un percorso di gestione dell’energia, a partire dalla diagnosi energetica.

Ma quali sono le tipologie di aziende che, secondo il D. Lgs n. 102 del 4 luglio 2014 (in attuazione della Direttiva 2012/27/UE), sono obbligate alla diagnosi energetica?

– le grandi aziende, che oltre ad avere più di 250 dipendenti abbiano un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuale superiore a 43 milioni di euro (il calcolo deve inoltre tener conto delle aziende associate o collegate);

– le imprese “energivore” o, in altri termini, “a forte consumo di energia”, iscritte negli elenchi della CSEA (Cassa per i Servizi Energetici Ambientali) e, pertanto, destinatarie delle agevolazioni tariffarie per l’energia elettrica previste per questo genere di soggetti.

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Sono invece esenti dall’obbligo di diagnosi energetica le aziende appartenenti alle due precedenti categorie che abbiano già adottato un sistema di gestione volontario conforme EMAS o alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001.

Le PMI non energivore non sono obbligate ad eseguire la diagnosi energetica ma possono usufruire di contributi statali e regionali che incentivano la realizzazione di audit energetici e l’adozione di sistemi di gestione dell’energia conformi alla norma ISO 50001 nelle PMI.

 

Sono previste sanzioni per i soggetti obbligati che mancano dall’obbligo di effettuare la diagnosi energetica?

Le aziende obbligate che non effettuano l’audit incorrono in sanzioni amministrative che possono variare dai 4.000 ai 40.000 euro. Se invece la diagnosi viene effettuata in maniera non conforme alla legge, la sanzione può variare dai 2.000 ai 20.000 euro.

Il pagamento della sanzione non esclude l’obbligo di effettuare la diagnosi energetica e comunicare il risultato alle autorità competenti.

 

La diagnosi energetica deve essere effettuata anche nel caso di complessi industriali. Su quali e quanti siti devono eseguire le diagnosi energetiche le imprese multi sito?

Oltre alle aziende con un’unica sede devono effettuare la diagnosi energetica anche i complessi aziendali composti da più siti produttivi. Nel caso delle imprese multi sito viene scelto un campione di sedi rappresentativo del consumo complessivo industriale attraverso una metodologia denominata “clusterizzazione”.

 

Quali sono gli step fondamentali da seguire per effettuare la procedura di diagnosi energetica?

 

Una volta definiti con il committente obiettivi, scopi e limiti dell’energy audit, contestualmente al grado di accuratezza richiesto, alle tempistiche e ai criteri di valutazione da impiegare, i principali step del processo di diagnosi energetica possono essere così schematizzati:

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Incontro preliminare, durante il quale vengono nominati i referenti delle parti e vengono raccolte informazioni sul personale da coinvolgere.
Raccolta dei dati relativi ai consumi e alle condizioni economiche di approvvigionamento dei diversi vettori energetici, ai fattori di aggiustamento, ai processi produttivi e ai servizi, alle modalità di manutenzione e conduzione degli impianti, all’elenco dei macchinari. potenza, fabbisogno/consumo orario, fattore di utilizzo, ore di lavoro ecc. ;
• Attività in campo comprendente il rilievo degli aspetti energetici significativi e del comportamento degli utenti, l’individuazione delle problematiche legate ai consumi sia elettrici che termici derivanti dal processo produttivo e dai servizi in generale (inefficienze, dispersioni, ecc.) e la validazione della suddivisione in aree, processi e servizi;
Analisi dei dati raccolti finalizzata alla ripartizione dei consumi tra i diversi vettori energetici e tra aree funzionali omogenee, alla costruzione della Struttura Energetica Aziendale, alla determinazione degli indici di prestazione energetica, alla quantificazione dei risparmi derivanti dall’implementazione di eventuali interventi migliorativi e alla conseguente valutazione e classificazione degli interventi stessi in termini costi/benefici.
Redazione del Report di Diagnosi Energetica contenente la descrizione dell’organizzazione, l’analisi dei consumi, l’identificazione dei possibili interventi e la relativa classificazione costi/benefici degli stessi oltre alle eventuali raccomandazioni.
Riunione conclusiva per la presentazione dei risultati.

 

La diagnosi energetica può essere effettuata da qualsiasi esperto del settore?

La risposta è no, in quanto le diagnosi energetiche possono essere eseguite solo da Società di Servizi Energetici (SSE o ESCo) certificate UNI CEI 11352 o da Esperti in gestione dell’energia (EGE) certificati secondo la UNI CEI 11339 da parte di organismi accreditati.

NEST Energia in quanto società di servizi energetici certificata UNI CEI 11352 dall’anno 2016, è in grado di eseguire le diagnosi energetiche obbligatorie previste dal D.Lgs 102/2014.

 

Quali sono le scadenze per effettuare la diagnosi energetica e come va comunicata?

Il D.Lgs. 102/2014 ha previsto per le grandi imprese e le imprese energivore l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica presso i propri siti a partire da 5 dicembre 2015 e da ripetere ogni quattro anni. Il 5 dicembre 2019 ha rappresentato la seconda scadenza mentre, salvo diverse comunicazioni, il prossimo il 5 dicembre 2024 sarà la data fissata di scadenza per migliaia di imprese che si troveranno a dover effettuare per la terza volta una diagnosi energetica e che dovranno poi inviarla ad ENEA, a cui il D.Lgs. 102/2014 affida il compito di istituire, gestire e curare una banca dati alla quale dovranno essere inviati rapporti di diagnosi.

 

Installazione del sistema di monitoraggio e tempistiche

In accordo con quanto previsto dal D.Lgs 102/2014 le Linee Guida ufficiali pubblicate da ENEA nel 2017 indicano come soggetti obbligati all’implementazione di un sistema di monitoraggio permanente le imprese obbligate alla diagnosi energetica che abbiano un consumo di energia riferito al sito produttivo superiore a 100 TEP. I livelli di copertura minimi richiesti per i dati misurati, rispetto al totale dei consumi, sono definiti, per tipologia di area funzionale, dalle stesse Linee Guida in maniera crescente con il consumo totale dell’impianto.

Relativamente alle tempistiche, il D.Lgs 102/2014 stabilisce che dalla diagnosi energetica successiva alla prima dovranno essere installati strumenti di misura dedicati alla rendicontazione dei consumi energetici dei reparti e dei servizi aziendali. In pratica, riprendendo quanto riportato dalle Linee Guida, i soggetti sottoposti a diagnosi nell’anno “n” devono possedere un sistema di monitoraggio che consenta di rispettare i livelli di copertura minimi e che risulti attivo dal 01 gennaio dell’anno “n+3).