21 Apr Fondo Nazionale Efficienza Energetica
Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kyoto.
Il FNEE è una misura a sportello, pertanto le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.
Il Fondo è disciplinato dal Decreto interministeriale 22 dicembre 2017.
Parleremo di
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Rifinanziamento
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Interventi ammissibili
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Beneficiari
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Cumulabilità con altri incentivi
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: il ruolo di Invitalia
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Presentazione della domanda
- Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Come Beneficiarne
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Rifinanziamento
La Legge Finanziaria 2022 e la Legge 234/2021 rifinanziano il Fondo nazionale per l’efficienza energetica, prevedendo la riserva di risorse per erogare contributi a fondo perduto fino a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il Ministero della Transizione Ecologica ha emesso un Decreto il 10 agosto 2021 per indicare gli importi da versare per il programma di interventi sull’efficienza energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e per integrare il Fondo. L’importo da versare è di 130.376.570,65 euro e verrà riassegnato al capitolo 7660 del Ministero dello sviluppo economico, ora in trasferimento al bilancio del Ministero della transizione ecologica. Il fondo verrà utilizzato per la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione e al miglioramento dell’efficienza energetica, come riportato nella tabella dell’allegato 1 al decreto.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: interventi ammissibili
Le risorse finanzieranno il Fondo nazionale per l’efficienza energetica che supporta gli interventi di efficienza energetica sulle proprietà, gli impianti e i processi produttivi delle imprese e della Pubblica Amministrazione, con particolare attenzione agli edifici scolastici e ospedalieri.
- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali;
- la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento;
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione;
- la riqualificazione energetica degli edifici.
Sono ammissibili le spese riguardanti:
- consulenze (nella misura max del 10% delle spese ammissibili); con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici
- impianti, macchinari e attrezzature; le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento
- interventi sull’involucro edilizio; comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
- Infrastrutture specifiche; comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.
Non sono invece ammissibili le spese riguardanti:
- Beni acquisiti attraverso locazione finanziaria;
- Macchinari, impianti e attrezzature usati;
- Automezzi e attrezzature di trasporto targati;
- Spese di funzionamento, notarili, relative a imposte, tasse o scorte;
- Consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario;
- Spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di autonoma utilizzazione.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Beneficiari
Il Fondo sostiene interventi di efficienza energetica rivolti alle:
- Imprese (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI);
- Pubbliche Amministrazioni (in forma singola o associata/aggregata quali Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di programma);
Per le imprese le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento e/o garanzia. Le richieste devono essere esclusivamente presentate attraverso banche o intermediari finanziari a vantaggio dei soggetti beneficiari.
Per la P.A. le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento. Inoltre, è prevista per le Imprese su singole operazioni di finanziamento (comprensive di capitale ed interessi) e copre fino all’80% dei costi agevolabili per importi da 150.000 a 2.500.000 euro. Durata massima di 15 anni (art. 9 comma 3 del DM).
Possono godere del finanziamento a tasso agevolato dello 0.25% le;
- Imprese a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili per importi compresi tra 250.000 e 4.000.000 euro. Durata massima 10 anni (art. 9 comma 4 del DM)
- Le P.A a copertura di un massimo del 60% dei costi agevolabili (80% in caso di interventi su infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2.000.000 euro. Durata massima 15 anni (artt. 13 e 14 del DM).
Il soggetto beneficiario deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili (e comunque non inferiore al 15%).
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Cumulabilità con altri incentivi
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato (comunitari, nazionali e regionali) nel limite del regolamento di riferimento: artt. 38 e 46 del GBER e regime de minimis. Nel caso di P.A sono cumulabili con contributi fino ad un finanziamento massimo complessivo pari al 100% dei costi ammissibili.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: il ruolo di Invitalia
Il Fondo per l’Efficienza Energetica (FEE) è gestito da Invitalia, con una convenzione stipulata con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente. Il fondo è suddiviso in due sezioni: una per la concessione di garanzie su singole operazioni di finanziamento, cui è destinato il 30% delle risorse annuali, e una per l’erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, cui è destinato il 70% delle risorse annuali. Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori per la realizzazione di progetti di investimento nell’efficienza energetica, inclusi gli edifici in cui viene svolta l’attività economica, e nell’installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento efficienti. Restano valide le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER e dal Regolamento de Minimis, ossia:
- Miglioramento dell’efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l’attività economica;
- Installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Presentazione della domanda
Il Capo III (art. 11-16) del Decreto riguarda invece le agevolazioni che possono essere concesse alle Pubbliche amministrazioni, in forma singola o in forma aggregata o associata in base a tipologia, forma, intensità e cumulabilità.
L’art. 17 regola la modalità di presentazione della domanda: presentazione per via telematica, prima della data di inizio dei lavori, della domanda redatta, a pena di esclusione, secondo gli schemi, le modalità e gli ulteriori parametri economico-finanziari e requisiti minimi di accesso, proposti da INVITALIA entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del decreto.
All’art. 18 la istruttoria conseguente ai fini della concessione dell’agevolazione e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui all’art.5.
Fondo Nazionale Efficienza Energetica: Come beneficiarne
Segue poi in art. 20 gli adempimenti da compiere da parte dei beneficiari degli investimenti: dalla comunicazione ad Invitalia dell’avvenuto inizio dei lavori, specificandone la data e allegando copia del verbale di consegna lavori o della denuncia di inizio attività, al successivo avvio entro 12 mesi dal provvedimento di ammissione al beneficio, con conclusione non oltre i successivi 36 mesi, salvo richiesta di proroga motivata ed accordata da Invitalia.
Quest’ultima deve essere coinvolta nelle eventuali variazioni di progetto e variazione di titolarità (art. 21) e nei casi di revoca e decadenza (art.22).
É sempre poi Invitalia a curare l’effettuazione di verifiche, controlli e ispezioni (art.23) attraverso sia di controlli documentali sia di controlli in situ, o sopralluoghi, al fine di accertarne la regolarità di realizzazione, il funzionamento e la sussistenza o la permanenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, sulla base di un programma annuale, di cui fornisce comunicazione alla Cabina di regia. Cura anche il Monitoraggio e la divulgazione dei risultati consentire una valutazione di efficacia dell’utilizzo delle risorse del Fondo (art.24).
Prevista all’art. 25, la possibilità di aggiornare con decreto MISE-MinAmb-Mef il riparto delle risorse e la forma e l’intensità delle agevolazioni.
Alla NEST promuoviamo da sempre la cultura dell’efficienza energetica in quanto abbiamo a cuore il futuro del pianeta, ma soprattutto sappiamo quanto sia importante ridurre i consumi nella vostra attività e ottimizzare il più possibile gli importi delle utenze. Approfitta degli incentivi attualmente in vigore per effettuare gli investimenti!