Energia rinnovabile condivisa: contributi e agevolazioni

Energia rinnovabile condivisa: contributi e agevolazioni

Fare parte di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumatori non solo comporta benefici ambientali ma anche economici. Infatti ai soggetti che decidono unire le proprie forze per l’autoproduzione e condivisione dell’ energia elettrica da fonti rinnovabili, il GSE riconosce un contributo economico alle configurazioni ammesse. Nei paragrafi successivi andremo ad illustrare quali sono le agevolazioni e i contributi spettanti.

Dai un occhiata al nostro precedente articolo per conoscere e approfondire le normative per creare una comunità energetica o un gruppo di autoconsumatori

Condivisione dell’energia: Contributi spettanti alle configurazioni ammesse e durata del servizio

I contributi economici spettanti alle configurazioni ammesse, sono riconosciuti per ciascun impianto di produzione la cui energia elettrica rilevi per la configurazione per la durata di 20 anni, a partire dalla data di decorrenza commerciale dell’impianto di produzione, ovvero dalla prima data per cui l’energia di tale impianto rileva ai fini della determinazione dell’energia elettrica condivisa.

Per ciascun kWh di energia elettrica condivisa viene riconosciuto dal GSE:

  • Un corrispettivo unitario, individuato come somma della tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione e del valore più elevato della componente variabile della tariffa di distribuzione per le utenze altri usi in bassa tensione. Nel caso di gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è previsto un contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate (variabile a seconda del livello di tensione e del Prezzo Zonale Orario dell’energia elettrica);
  • Una tariffa premio (pari a 100 €/MWh per i gruppi di autoconsumatori e 110 €/MWh per le comunità di energia).

Al termine del periodo dei 20 anni, il contratto può essere oggetto di proroga su base annuale tacitamente rinnovabile in relazione alle sole parti afferenti al corrispettivo unitario.

I corrispettivi economici di cui sopra sono riconosciuti a partire dalla data di invio della richiesta di accesso al servizio ovvero a partire da una data successiva (data di entrata in esercizio commerciale), se il Referente intende indicare una data diversa.

È sempre possibile, inoltre, richiedere al GSE la cessione dell’energia prodotta e immessa in rete dagli impianti la cui energia rileva per la configurazione, alle condizioni del Ritiro Dedicato.

Condivisione dell’energia: cumulabilità con altri incentivi, meccanismi o agevolazioni

I contributi economici spettanti all’energia condivisa nell’ambito di una delle due configurazioni ammesse sono alternativi agli incentivi di cui al D.M. 04/07/2019 e al meccanismo dello Scambio sul Posto.

Resta ferma la possibilità di fruire delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 o, in alternativa e per i soli impianti fotovoltaici, delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus).

In caso si usufruisca delle detrazioni di cui dall’articolo 119 del DL Rilancio (c.d. Superbonus) è prevista la cessione in favore del GSE dell’energia immessa in rete.

La tariffa premio non spetta sull’energia elettrica condivisa ascrivibile:

  • Alla quota di potenza (<=20 kW) di impianti fotovoltaici che hanno accesso alla detrazione del Superbonus;
  • Alla quota di potenza realizzata ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici previsto al comma 4, art. 11 del D.lgs 28/2011;
  • Agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole (con esclusione delle aree dichiarate come siti di interesse nazionale o delle discariche e lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato l’avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti).

Resta fermo comunque, nei suddetti casi, il diritto al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera.

Condivisione dell’energia: Passaggio dallo scambio sul posto alla valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa

Nel caso di impianti entrati in esercizio nel periodo che va dal 1° marzo 2020 fino a sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del Decreto, ovvero dal 1° marzo 2020 al 16 gennaio 2021, è possibile recedere dalla convenzione di Scambio sul Posto con il GSE ai fini dell’inserimento dei medesimi impianti in configurazioni di autoconsumo collettivo o di comunità di energia rinnovabile, con effetti decorrenti dalla data indicata dal Referente, comunque successiva al primo giorno del mese successivo alla data di chiusura della medesima convenzione. In tal caso, con l’ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia condivisa i contratti di Scambio sul Posto eventualmente stipulati saranno quindi risolti di diritto.

Condivisione dell’energia: come presentare la richiesta

L’invio della richiesta di accesso al meccanismo di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa può essere fatto solo dal Soggetto Referente della configurazione. Per un gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente è:

  • Il condominio, che agisce tramite del suo amministratore o rappresentante laddove non vi sia obbligo di nomina dell’amministratore, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo condominio;
  • Il proprietario dell’edificio, che nel caso di persone giuridiche agisce per il tramite del suo legale rappresentante, o un produttore di energia elettrica che gestisce uno o più impianti di produzione la cui energia elettrica prodotta rileva nella configurazione del gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, nel caso in cui i punti di connessione del suddetto gruppo siano ubicati all’interno di un medesimo edificio le cui unità immobiliari siano di un unico soggetto.

Il Referente di una comunità di energia rinnovabile è la comunità stessa.

L’istanza deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, mediante l’accesso al Portale informatico del GSE e all’ Area Clienti o l’utilizzo dell’applicazione “SPC-Sistemi di Produzione e Consumo”. Alla data di invio dell’istanza la configurazione per la quale si richiede l’accesso al servizio dovrà possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa di riferimento e dalle Regole Tecniche.

Condivisione dell’energia: erogazione dei contributi spettanti

Il GSE, compatibilmente con la disponibilità e la qualità delle misure necessarie per il calcolo trasmesse dai gestori di rete, calcola con frequenza mensile:

  • Con riferimento all’energia elettrica condivisa per ciascuna configurazione, il contributo spettante ove applicabile ed espresso in euro, sarà comprensivo del corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e della tariffa premio;
  • Con riferimento all’energia elettrica immessa in rete, per ciascuna configurazione, il valore dell’energia ritirata espresso in euro.

Con riferimento alla pubblicazione, invece, il contributo del mese m, sarà pubblicato entro il 25 del mese m + 3. A titolo esemplificativo, il contributo di gennaio sarà pubblicato entro il 25 aprile, quello di febbraio entro il 25 maggio e così via.

 Il GSE eroga entro il mese successivo alla pubblicazione dei contributi (se la fattura viene emessa entro il mese di pubblicazione), gli importi spettanti relativi:

  • Al corrispettivo unitario previsto dalla Delibera e alla tariffa premio calcolati sull’energia elettrica condivisa, al raggiungimento di una soglia minima di importo pari a 100 €;
  • Alla remunerazione dell’energia elettrica ritirata dal GSE, ove richiesto dal Referente.

Installare un impianto fotovoltaico condiviso e far parte di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumatori, comporta benefici sia ambientali che economici. Alla NEST promuoviamo da sempre la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili. Grazie ai nostri servizi di progettazione di impianti fotovoltaici e di cabine di trasformazione MT, siamo in grado di installare dei moduli e un punto di connessione che soddisfano tutti i requisiti necessari per condividere l’energia elettrica.

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