Ecobonus e Sismabonus 110%: Guida agli interventi ammessi, regole e requisiti

Ecobonus e Sismabonus 110%: Guida agli interventi ammessi, regole e requisiti

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Tra le misure fiscali introdotte dal “DL Rilancio” grande rilievo spetta sicuramente ai nuovi Ecobonus e Sismabonus. Il nuovo “superbonus” prevede l’innalzamento dell’aliquota di detrazione al 110% per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico eseguiti su edifici esistenti.

Nuovo Ecobonus, interventi ammissibili “trainanti”

La nuova aliquota di detrazione al 110% è riconosciuta per la realizzazione dei seguenti interventi:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In tal caso, la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati a condensazione (con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto), a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) o a microcogenerazione. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompa di calore (inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo) e impianti di microcogenerazione. La detrazione è calcolata anche in questo caso su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 30.000 euro.

Nuovo Ecobonus, gli altri interventi ammissibili

Ferme restando le aliquote di detrazione previste dall’attuale bonus per l’efficienza energetica nel caso di realizzazione del singolo intervento, se eseguiti congiuntamente ad uno o più interventi “trainanti” possono aver diritto alla maggiorazione dell’aliquota di detrazione al 110% anche:

  • la sostituzione di finestre comprensive di infissi;
  • l’installazione di schermature solari;
  • l’installazione di caldaie a biomassa;
  • l’installazione di pannelli solari termici;
  • l’installazione di sistemi di building automation.

Nuovo Sismabonus

Anche il sisma bonus è elevato al 110% per interventi di riduzione del rischio sismico eseguiti in zona sismica 1, 2 e 3 (esclusa la 4 a pericolosità molto bassa), mantenendo i limiti di spesa previsti dall’art. 16 del DL 63/2013 (pari a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

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    Fotovoltaico, accumulo e colonnine di ricarica

    Quale documentazione deve essere allegata alla domanda per ottenere il contributo del Conto Termico 2.0?

    Tra i documenti da inviare per le richieste d’incentivo in Conto Termico si distinguono una serie di documenti indistintamente necessari per qualsiasi tipologia di intervento e una serie di documenti specifici che variano a seconda della tipologia di intervento per la quale si intende richiedere l’incentivo.

    A sua volta, tale documentazione varia a seconda del tipo di accesso al meccanismo prescelto. Fermo restando l’obbligo del Soggetto Responsabile di conservare tutti i documenti per eventuali possibili controlli, una parte di questi vanno necessariamente inviati al GSE durante la compilazione della richiesta.

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    Per quanto riguarda l’accesso diretto i documenti da inviare, comuni per tutte le tipologie di interventi sono:

    • richiesta di concessione degli incentivi;
    • eventuale delega del Soggetto Responsabile al Soggetto Delegato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile abbia delegato un soggetto terzo a operare sul Portale in proprio nome e per proprio conto
    • copia del contratto di rendimento energetico o almeno di servizio energia, nel caso in cui il Soggetto Responsabile sia una ESCO che opera in nome e per conto di una PA o di un Soggetto privato
    • eventuale autorizzazione del proprietario dell’edificio/immobile su cui l’intervento è realizzato, nel caso in cui il Soggetto Responsabile non sia il proprietario dell’edificio/immobile
    • fatture e documentazione idonea a dimostrare i pagamenti effettuati (quali a titolo esemplificativo: ricevute dei bonifici, mandati di pagamento, ricevute con carta di credito).

     

    Agli impianti fotovoltaici è garantito l’accesso alla detrazione al 110% se realizzati congiuntamente con almeno un intervento “trainante” o contestualmente alla realizzazione di un intervento di miglioramento sismico. In questo caso il tetto di spesa è pari a 48.000 euro e, comunque, non superiore a 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto. Nel caso degli impianti fotovoltaici si potrà godere della detrazione al 110% con l’obbligo di cessione al GSE (Gestore dei Servizi Energetici) dell’energia non autoconsumata in sito e immessa in rete e di non cumulabilità con altre forme di incentivi europei, statali o regionali (incluso lo Scambio Sul Posto).

    La detrazione è applicabile anche alle spese per l’acquisto (anche successivo) di un sistema di accumulo elettrico da abbinare all’impianto fotovoltaico, con un limite di spesa pari a 1.000 euro per kWh di accumulo installato.

    Viene portata al 110% anche la detrazione per le spese per l’installazione negli edifici di colonnine elettriche per la ricarica delle auto sempre se realizzata congiuntamente ad un intervento “trainante”.

    Cessione del credito e allo sconto in fattura

    Tutti le detrazioni sopra citate godono della cessione del credito e dello sconto in fattura, a patto che siano “vidimati” con apposito visto di conformità.

    Viene ripristinato lo sconto in fattura e la cessione del credito, ma viene ampliata la platea delle detrazioni cedibili: non solo le detrazioni legate al nuovo “superbonus”, ma tutte le detrazioni legate alla ristrutturazione delle abitazioni (quelle con aliquota al 50%), agli interventi di riqualificazione sismica anche in zona sismica 4, agli interventi di riqualificazione energetica previsti dal DL 63/2013, nonché il bonus facciate sono cedibili al fornitore.

    Grande novità è la facoltà di quest’ultimo di cedere, a sua volta, la detrazione così ottenuta a banche e/o intermediari finanziari.

    Gli edifici ammessi

    In attesa della conversione in legge del decreto, gli edifici ammessi alle nuove detrazioni al 110% sono:

    • gli edifici condominiali per tutte le tipologie di interventi su parti comuni;
    • gli edifici unifamiliari adibiti ad abitazione principale per:
      – interventi trainanti;
      – interventi in attuale Ecobonus;
    • le unità immobiliari ad uso residenziale per:
      – sisma bonus;
      – impianti fotovoltaici ed accumulo;
      – infrastrutture di ricarica elettrica.

    Sono certamente escluse dai superbonus le “seconde case”, qualora siano costituite da edifici unifamiliari (mentre se in condominio, rientrano pienamente) e i fabbricati cielo terra costituiti da un’unica unità immobiliare e di proprietà di soggetti IRES (ovvero persone giuridiche).

    I soggetti ammessi

    Seppur formulato in modo non chiarissimo, il decreto definisce la platea dei potenziali beneficiari del “superbonus”:

    • i condomini;
    • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
    • gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
    • gli enti aventi le stesse finalità sociali dei precedenti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “In House Providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica;
    • le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

    I requisiti di accesso

    Per poter accedere al nuovo Ecobonus l’intervento nel suo complesso (uno o più tra gli interventi “trainanti”, anche con l’ausilio della realizzazione di uno o più tra gli altri interventi) deve rispettare due importanti requisiti:

    1. soddisfare i requisiti minimi previsti dai decreti del MISE emanati in attuazione dell’articolo 14, comma 3-ter, D.L. 63/2013;
    2. assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E) rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

    La documentazione da presentare

    Sono fondamentalmente tre i documenti da presentare per dimostrare di avere diritto alle detrazioni al 110% previste dal nuovo “superbonus”:

    1. il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione: viene rilasciato da commercialisti, consulenti del lavoro e CAF. I dati relativi all’opzione scelta (detrazione, sconto in fattura, cessione del credito di imposta) andranno comunicati in via telematica all’Agenzia delle Entrate secondo modalità che saranno definite successivamente.
    2. Ecobonus: asseverazione del rispetto dei requisiti energetici minimi (DM 26 giugno 2015) e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da un tecnico abilitato e trasmessa all’Enea secondo modalità che saranno definite successivamente;
    3. Sismabonus: asseverazione dell’efficacia dei lavori per la riduzione del rischio sismico e della congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati, rilasciata da tecnici specializzati (ingegneri strutturali, ecc).

    Alla luce di quanto riportato il nuovo “superbonus” per gli interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico rappresenta sicuramente un’ottima opportunità per chi vuole riqualificare la propria abitazione migliorandone sicurezza, comfort e sostenibilità ambientale e riducendo i costi di gestione.

    Al tempo stesso, come si può facilmente intuire leggendo il nostro articolo, si tratta di un argomento da affrontare con la massima serietà e competenza per non rischiare di sprecare tempo e denaro.

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