ECOBONUS 110%: Proroga al 2023 e Decreto Antifrode

ECOBONUS 110%: Proroga al 2023 e Decreto Antifrode

Il disegno di legge di bilancio per il 2022, approvato dal Consiglio dei ministri, ha confermato la proroga del superbonus 110% al 2023. In questo articolo spiegheremo nel dettaglio il nuovo scadenziario in base alla tipologia di immobile e di contribuente.

Ecobonus 110%: le nuove scadenze

Il Superbonus, che inizialmente spettava per le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, adesso potrà essere chiesta per le spese documentate e a carico del contribuente sostenute entro:

  • 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari

Le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, per interventi su edifici unifamiliari o su unità immobiliari funzionalmente indipendenti (dotate di almeno tre delle seguenti installazioni: impianti per l’approvvigionamento idrico, impianti per il gas, impianti per l’energia elettrica e impianto di climatizzazione invernale) che dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno e situate all’interno di edifici plurifamiliari.

  • 30 giugno 2022 per unità immobiliari distintamente accatastate

Le persone fisiche per interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, se entro il 30 giugno 2022 saranno stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus coprirà anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

  • 31 dicembre 2022 per i condomìni

Con la Legge di Bilancio 2022 è stata nuovamente confermata dopo le recenti discussioni interne ed esterne all’esecutivo.

  • 30 giugno 2023 per case popolari e istituti autonomi

Gli istituti autonomi, case popolari (Iacp) ed enti con le stesse finalità sociali se entro il 30 giugno 2023 saranno stati effettuati lavori finalizzati al risparmio energetico o antisismici per almeno il 60%  dell’intervento complessivo, il Superbonus coprirà anche le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Ecobonus 110%: diminuzione del rimborso a partire dal 2024

L’ Ecobonus continuerà ad esistere anche dopo le scadenze che abbiamo visto in precedenza, ma tornerà gradualmente a essere una detrazione “ordinaria” sulle riqualificazioni energetiche. In particolare:

  • dal 2024 la detrazione scenderà dall’attuale 110% al 70%;
  • dal 2025 la detrazione passerà al 65% (ovvero la stessa aliquota dell’Ecobonus).

Ecobonus 110%: Come cambia con il decreto antifrode

Oltre a confermare le nuove scadenze, l’Esecutivo, modificando l’articolo 119 del decreto Rilancio (34/2020), ha esteso l’obbligo del visto di conformità anche nel caso in cui il Superbonus venga utilizzato sotto forma di detrazione dal beneficiario nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo, invece, non sussiste se la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente o tramite il proprio sostituto d’imposta, attraverso l’utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall’Agenzia delle Entrate. In tali casi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha già la possibilità di effettuare controlli preventivi.

Altre modifiche riguardano l’articolo 121 del Decreto Rilancio, quello che prevede l’utilizzo alternativo dell’agevolazione attraverso la cessione del credito e lo sconto in fattura. A questo proposito, è stato inserito un nuovo articolo (122-bis). La disposizione prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo.

I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. Alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. Ai dati che si riferiscono ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.

Vuoi approfondire il tema sulla maxi detrazione del 110%? Dai un’occhiata al nostro precedente articolo dedicato all’ Ecobonus 110% per conoscere quali sono gli interventi ammissibili, le regole e i requisiti.

Alla NEST forniamo tutte le soluzioni impiantistiche necessarie per usufruire dell’agevolazione e un servizio a 360°, a partire dalla consulenza fino all’istallazione e la manutenzione degli impianti. Inoltre saremo con voi anche per effettuare la richiesta della detrazione.

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