Decreto Requisiti Minimi 2025: via libera definitivo dalla Conferenza Unificata.

Decreto Requisiti Minimi 2025: via libera definitivo dalla Conferenza Unificata.

La Conferenza Unificata ha approvato l’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi, atteso ormai da quasi un anno e dedicato a “Metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

Questo passaggio consente di adeguare il DM del 26 giugno 2015 alle nuove metodologie di calcolo, introducendo importanti novità legate alle direttive europee EPBD III e IV, alla gestione dei ponti termici e ad un aggiornamento delle FAQ ministeriali. Il decreto rappresenta uno strumento indispensabile per calcolare le prestazioni energetiche di un edificio, redigere un APE o predisporre la relazione tecnica ex Legge 10, e costituisce un tassello fondamentale per l’allineamento della normativa italiana alle future richieste europee.

Cosa stabilisce il DM Requisiti Minimi

Il DM 26 giugno 2015 ha fissato:

  • le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche, incluse le fonti rinnovabili;
  • le prescrizioni e i requisiti minimi in materia energetica, in vigore dal 1° ottobre 2015, secondo i criteri definiti dal D.Lgs. 192/2005.

Il nuovo testo sostituisce integralmente i precedenti Allegati 1 e 2.

Le novità del Decreto Requisiti Minimi 2025

L’iter di aggiornamento è stato lungo e complesso: dopo la revisione del Ministero dell’Ambiente e gli approfondimenti tecnici di CTI ed ENEA, la bozza è rimasta alle Regioni per quasi un anno. Ora, con il via libera, arrivano alcune innovazioni di rilievo:

  • recepimento del D.Lgs. 48/2020 per l’attuazione della direttiva EPBD III;
  • integrazione di requisiti legati alla nuova Direttiva case green (EPBD IV);
  • inserimento dei ponti termici nell’“edificio di riferimento”, per una valutazione più accurata;
  • aggiornamento dell’APE e della relazione tecnica ex Legge 10;
  • inclusione delle FAQ aggiornate degli ultimi anni;
  • introduzione di requisiti per le infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici dotati di parcheggi;
  • revisione delle verifiche di trasmittanza termica e del parametro H’t;
  • introduzione del metodo di Carnot per il calcolo dei coefficienti di conversione in energia primaria nei sistemi cogenerativi;
  • obbligo di sistemi di automazione e controllo di classe B per gli edifici non residenziali, esteso anche a ristrutturazioni di secondo livello e riqualificazioni;
  • allineamento ai requisiti UE minimi su comfort ambientale e sicurezza.

Focus sulla ricarica dei veicoli elettrici

Il nuovo decreto rafforza gli obblighi per la mobilità elettrica.

  • Negli edifici non residenziali, sarà necessario prevedere un numero minimo di stazioni di ricarica in base ai posti auto disponibili e alla tipologia di intervento (nuova costruzione o ristrutturazione).
  • Negli edifici residenziali, invece, è previsto l’obbligo di predisposizione all’installazione (tubi e canalizzazioni), senza la richiesta immediata delle colonnine.

Nuovo edificio di riferimento e impatto su APE ed ex legge 10

Dal nuovo DM Requisiti Minimi emerge un’innovazione decisiva: il modello di “edificio di riferimento”, usato come benchmark per il calcolo dell’APE, viene aggiornato per includere i ponti termici. Questo porta a una valutazione energetica più precisa e, contemporaneamente, può alterare la riclassificazione energetica effettiva di un edificio—rispetto a quella calcolata con il vecchio modello.

Inoltre, il decreto introduce una nuova scala di classificazione energetica per l’APE, con classi da A a G, e comprende le nuove categorie A0 e A+, destinate a identificare gli edifici a emissioni zero. Tutto questo ha un impatto diretto sul posizionamento energetico degli edifici, richiedendo strumenti e metodi di calcolo aggiornati e più rigorosi.

Ponti termici: novità decisive

Una delle innovazioni più importanti riguarda l’inclusione dei ponti termici nell’edificio di riferimento: davanzali, mazzette, architravi e balconi vengono ora considerati per valutazioni più precise.

  • Nuove costruzioni, demolizioni e ricostruzioni, ristrutturazioni importanti di 1° livello: definiti valori standard di ponti termici.
  • Ristrutturazioni di 2° livello: introdotta la doppia verifica dei valori limite.
  • Riqualificazioni energetiche: la verifica della trasmittanza delle superfici opache resta limitata alla sezione corrente.

Verifiche sull’involucro: trasmittanza e parametro H’t

Due gli aspetti principali:

  • Trasmittanza termica: per le ristrutturazioni di 2° livello, il limite ora comprende i ponti termici e varia in base alla posizione dell’isolante. Nelle riqualificazioni, la verifica si semplifica e riguarda solo la sezione corrente.
  • Parametro H’t:
  • Eliminata la verifica per le ristrutturazioni di 2° livello.
  • Per ristrutturazioni importanti di 1° livello, il limite viene ricalibrato in base alla percentuale di superficie vetrata e alla zona climatica.
  • Nessuna modifica per le nuove costruzioni.

Entrata in vigore

Il nuovo DM Requisiti Minimi entrerà in vigore 180 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, concedendo un periodo di adeguamento agli operatori del settore.

L’aggiornamento del Decreto Requisiti Minimi 2025 rappresenta un passo fondamentale per uniformare il quadro normativo nazionale agli standard europei, introducendo regole più precise e strumenti più efficaci per la progettazione energetica.

Per aziende, professionisti ed enti pubblici significa dover adottare metodologie aggiornate e più rigorose, ma anche poter contare su criteri di calcolo e verifiche più affidabili.

In NEST affianchiamo imprese e progettisti in questo percorso: dal recepimento delle nuove regole alla loro applicazione pratica, con l’obiettivo di trasformare l’obbligo normativo in opportunità di efficienza e innovazione.

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