Decreto FER X Transitorio: approvate le modalità di accesso agli incentivi

Decreto FER X Transitorio: approvate le modalità di accesso agli incentivi

Con il Decreto Direttoriale n. 19 del 18 giugno 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le nuove regole operative del FER X Transitorio, aggiornando e ampliando il documento redatto dal GSE. Un passo fondamentale che disciplina finalmente anche l’accesso diretto al meccanismo di supporto per le fonti rinnovabili.

Cosa cambia rispetto alla versione precedente

Rispetto alla versione precedente, le nuove regole passano da 40 a 96 pagine, includendo modalità e requisiti per l’accesso diretto al meccanismo, non più limitato alle sole procedure competitive. Questo rappresenta un’opportunità concreta per molti operatori del settore fotovoltaico e delle energie rinnovabili, specialmente per impianti di piccola e media taglia.

Accesso diretto: a chi è rivolto

Le nuove disposizioni permettono l’accesso diretto agli incentivi per impianti rinnovabili fino a 1 MW di potenza, entro il 31 dicembre 2025, fino al raggiungimento di un contingente massimo di 3 GW.

L’accesso è senza aste, ma prevede alcune condizioni precise, tra cui:

  • Avvio dei lavori dopo il 28 febbraio 2025;
  • Comunicazione obbligatoria di avvio lavori per riservare il diritto all’accesso diretto;

Il GSE si riserva di chiudere anticipatamente i termini qualora si raggiunga il contingente, dando comunicazione ufficiale.

Requisiti per l’erogazione degli incentivi

Due sono i requisiti principali per poter ricevere i prezzi di aggiudicazione:

  1. Partecipazione al Mercato di Bilanciamento e Ridispacciamento (MBR) Facoltativa per gli impianti ad accesso diretto. Se presente, è possibile solo in forma aggregata tramite un Balancing Service Provider;
  2. Garanzia per la rinuncia al meccanismo di supporto Obbligatoria per impianti ≥200 kW con contratto alle differenze, sotto forma di fideiussione bancaria, assicurativa o deposito cauzionale. Per gli impianti con tariffa omnicomprensiva (<200 kW), il GSE può trattenere l’impianto nel proprio contratto fino al saldo del debito in caso di uscita anticipata.

Stop ai frazionamenti: la potenza cumulata

Per evitare artificiosi frazionamenti, il documento introduce la nozione di potenza nominale cumulata.

Per impianti non idroelettrici fino a 1 MW, si considera la somma delle potenze di tutti gli impianti nella disponibilità dello stesso produttore (o soggetti collegati) su particelle catastali contigue. Questo valore incide sia sulla possibilità di accesso diretto che sulla tariffa applicabile.

Altri requisiti tecnici e autorizzativi

Per accedere al FER X Transitorio, l’impianto deve:

  • Avere tutti i titoli autorizzativi richiesti
  • Disporre del preventivo di connessione accettato
  • Essere registrato su GAUDÌ (validazione necessaria)
  • Rispettare il principio DNSH (Do No Significant Harm)
  • Non ricadere in cause di esclusione, come imprese in difficoltà o soggette a ordini di recupero da parte della Commissione UE

Quando l’impianto è considerato “in esercizio”

Il termine “entrata in esercizio” corrisponde al primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico, dopo l’installazione dei gruppi di misura e l’attivazione della connessione da parte del gestore di rete (verificabile tramite GAUDÌ). Le tempistiche sono regolate dall’art. 10 del DM FER X Transitorio.

NEST ti accompagna passo dopo passo nella progettazione e nell’accesso agli incentivi per il tuo impianto rinnovabile. Contattaci per una consulenza personalizzata: analizzeremo insieme la soluzione più vantaggiosa e conforme alla normativa aggiornata.