14 Giu Decreto Energia e Ucraina Bis: Introdotti i crediti d’imposta per l’acquisto di elettricità e gas naturale
I Decreti Energia e Ucraina Bis con i quali l’esecutivo ha adottato diverse misure destinate a famiglie e imprese al fine di contrastare il caro energia, è stato convertito nella Legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.117 del 20-05-2022, introducendo nuove disposizioni per i Bonus energia e gas relativi al secondo trimestre del 2022.
Parleremo di
- Decreto Energia e Decreto Ucraina Bis: Obiettivo
- Decreto Energia e Decreto Ucraina Bis: Crediti d’imposta per l’energia elettrica nel secondo trimestre 2022
- Decreto Energia e Decreto Ucraina Bis: I crediti d’imposta per il gas nel secondo trimestre 2022
- Decreto Energia: Azzerati gli oneri di sistema per utenze domestiche e le PMI
- Decreto Energia: Più aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici
- Decreto Energia: Modifica Superbonus 110%
Decreto Energia e Decreto Ucraina Bis: Obiettivo
Con il Decreto Energia convertito in legge sono stati stanziati complessivamente 8 miliardi di euro, di cui 5,5 per contrastare il caro bollette ed è rivolto a tutte le tipologie di utenza, dai consumatori finali, alle imprese fino alla Pubblica Amministrazione.
Nella prima parte sono riportate tutte le misure urgenti atte a contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, mentre nella seconda troviamo alcune misure strutturali in materia energetica, con l’obiettivo di prevenire crisi analoghe a quella attuale. In particolare, il Decreto Energia, mira ad incrementare la produzione nazionale di energia rinnovabile e i risparmi energetici.
Successivamente la pubblicazione del Decreto in questione, sono arrivati ulteriori provvedimenti che hanno potenziato i sostegni previsti, per cui il quadro attuale delle agevolazioni risulta un po’ complesso.
Nei paragrafi successivi, faremo chiarezza sugli elementi che riguardano il mondo delle imprese.
Decreto Energia e Decreto Ucraina Bis: crediti d’imposta per l’energia nel secondo trimestre 2022
L’articolo 4 del Decreto Energia riconosce alle imprese energivore, ossia a forte consumo di energia elettrica, un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta da utilizzare in forma di compensazione per le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Per poter beneficiare del sostegno, il costo del kWh della componente energia, calcolato sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il credito di imposta, inoltre, è riconosciuto anche relativamente alla spesa per l’energia elettrica prodotta e auto consumata dalle imprese energivore. La percentuale di credito era inizialmente pari al 20%, ma il Decreto cosiddetto Ucraina bis (Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022), all’articolo 5, ha portato l’aliquota al 25%.
Sempre il Decreto-Legge n. 21 del 21 marzo 2022, all’articolo 3, introduce un sostegno per l’acquisto dell’energia elettrica, sotto forma di credito d’imposta, anche per le imprese non energivore dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW. In particolare, il credito d’imposta, utilizzabile in compensazione ma cedibile anche a soggetti terzi come istituti di credito o intermediari finanziari, è pari al 12% delle spese sostenute per l’acquisto della componente energetica effettivamente utilizzata nel corso del secondo trimestre del 2022. Il bonus è concesso solo se il prezzo, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, ha subito un incremento del costo del kWh superiore al 30% del prezzo medio riferito al corrispondente trimestre del 2019.
Decreto Energia e Decreto Ucraina Bis: I crediti d’imposta per il gas nel secondo trimestre 2022
L’articolo 5 del Decreto Energia si occupa del gas, riconoscendo alle imprese a forte consumo di gas naturale un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 15% (percentuale portata al 20% dal Decreto 21 del 21 marzo) della spesa sostenuta per l’acquisto del gas consumato nel secondo trimestre del 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici. Per poter usufruire del sostegno, il prezzo medio di riferimento del gas naturale sul Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel primo trimestre 2022 deve aver subito un incremento superiore al 30% rispetto al prezzo medio nel corrispondente periodo del 2019.
Il decreto del 21 marzo, all’articolo 4, ha disposto per il secondo trimestre del 2022, un contributo del tutto analogo sotto forma di credito d’imposta pari al 20% anche per le imprese diverse da quelle a forte consumo di gas.
Decreto Energia: Azzerati gli oneri di sistema per le utenze domestiche e le PMI
Il Decreto Energia (articolo 1) ha infine confermato anche per il secondo trimestre 2022 l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non, in bassa tensione fino a 16,5 kW e alle utenze con potenza pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. All’articolo 2 viene inoltre ridotta al 5% l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas metano per usi civili e industriali, ed è anche previsto l’azzeramento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema del gas, fino al raggiungimento della spesa di 250 milioni di euro.
Decreto Energia: Più aree idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici
L’articolo 7-bis del Decreto Energia convertito in Legge reca misure di semplificazione volte a favorire la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Dunque, si prevede un regime amministrativo semplificato per la “dichiarazione di inizio lavori asseverata”. Ciò vale per taluni interventi su impianti esistenti, a bassissimo o nullo impatto ambientale e senza effetti di natura urbanistica.
Decreto Energia: Modifica Superbonus 110%
Secondo quanto previsto dal testo coordinato del Decreto Energia, dal al 1° luglio 2023, per beneficiare dei bonus edilizi come il Superbonus 110 % su interventi con importo superiore a 516.000 euro, occorrerà che le imprese che effettuano i lavori siano provviste della Certificazione Soa, finora necessaria per la partecipazione ad appalti pubblici.
Noi di NEST supportiamo imprese Energivore e Gasivore nel calcolo della componente energetica e dell’impiego di gas naturale, in quanto si tratta di una procedura molto complessa e articolata. Inoltre siamo sempre al fianco delle PMI e abitazioni private per usufruire degli interventi ammessi all’ Ecobonus 110% e installazioni di impianti fotovoltaici.
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