Riqualificazione energetica Case e Condomini

Riqualificazione energetica Case e Condomini

Le detrazioni fiscali rappresentano uno strumento incentivante finalizzato a promuovere gli interventi di riqualificazione energetica di case e condomini e valorizzazione del patrimonio edilizio esistente così da contribuire, tra le altre, al raggiungimento degli obiettivi nazionali in termini di incremento dell’efficienza energetica e di riduzione delle emissioni di gas climalteranti.

Attualmente la legge prevede una, fin troppo vasta, gamma di agevolazioni a seconda dell’ambito di intervento, dei soggetti beneficiari e della tipologia di edificio oggetto di intervento. Esistono così agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica, ristrutturazioni edilizie, energie rinnovabili, adeguamento sismico e coibentazione di facciate, rivolti a singole unità immobiliari o interi condomini, che spesso si accavallano tra loro.

In accordo con le modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2020 (n. 160 del 27 dicembre 2019), le detrazioni fiscali previste per gli interventi di efficienza energetica e di ristrutturazione edilizia sugli edifici e sugli impianti esistenti sono attualmente:

Ecobonus

Bonus Casa

Sismabonus

Bonus facciate

 

Le detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica

L’agevolazione fiscale cosiddetta Ecobonus consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

Le percentuali di detrazione (dal 50% al 65%) e gli importi massimi delle stesse (da 30.000 a 100.000 euro) variano a seconda del tipo di intervento.

Le detrazioni sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

 

Le tipologie di interventi ammissibili

Le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per:

  • la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
  • il miglioramento termico dell’edificio (coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture – sostituzione di finestre, comprensive di infissi)
  • l’installazione di pannelli solari
  • la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • l’installazione di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative.

 

Le maggiori detrazioni per i condomini

Sono previste detrazioni più elevate e importi massimi delle stesse più elevati per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali attraverso i quali si raggiungano determinati indici di prestazione energetica.
In particolare:

  • 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio
  • 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica).

 

L’ammontare complessivo delle detrazioni in questo caso non può essere superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
Gli stessi interventi possono addirittura godere di percentuali di detrazione ancora superiori se realizzati in edifici appartenenti alle zone sismiche 1, 2 o 3 e siano contestualmente finalizzati anche alla riduzione del rischio sismico.

In particolare, si può usufruire di una detrazione dell’80% se i lavori effettuati comportano il passaggio a una classe di rischio inferiore, dell’85% con la riduzione di 2 o più classi di rischio sismico.
In questi casi, il limite massimo di spesa consentito è di 136.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.

Anche nel caso di interventi sulle parti comuni condominiali la detrazione è da ripartire sempre in 10 rate annuali di pari importo.
I contribuenti, in alternativa all’utilizzo diretto della detrazione fiscale, possono optare per la cessione del credito.

Nel caso che l’intervento si configuri come ristrutturazione importante di primo livello d’importo almeno pari a 200.000 euro, in alternativa all’uso diretto della detrazione fiscale e alla cessione del credito, è consentito lo sconto sul corrispettivo dovuto (“sconto in fattura”).

 

Gli edifici ammessi

La detrazione riguarda solo gli interventi su unità immobiliari e su edifici (o parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività di impresa o professionale).
Gli edifici oggetto di intervento inoltre:

Devono essere già dotati di impianto di riscaldamento (fatta eccezione dell’intervento di installazione di collettori solari e l’installazione di caldaie a biomassa sugli edifici esistenti – come richiamato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E 2017)

Devono essere dotati, dopo l’intervento, di un impianto termico centralizzato, se l’intervento prevede il frazionamento dell’unità immobiliare;

Devono essere riqualificati rispettando una fedele ricostruzione dell’esistente, se l’intervento prevede una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione

 

Chi può accedere alle detrazioni

I soggetti contribuenti, residenti e non residenti, che possono avere diritto alle detrazioni fiscali sono:

  • le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, tra cui:
    • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
    • i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
    • gli inquilini;
    • coloro che hanno l’immobile in comodato;
    • i familiari conviventi con il possessore o detentore dell’immobile;
  • i titolari di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
  • le associazioni tra professionisti;
  • gli enti privati che non svolgono attività commerciale.

La condizione necessaria per poter usufruire della detrazione è che il soggetto partecipi alle spese dell’intervento. La possibilità di usufruire dell’incentivo (essendo una detrazione dell’imposta sul reddito) dipende dalla capacità fiscale del soggetto al momento della domanda.

 

Come accedere alle detrazioni

Il soggetto richiedente deve:

  • acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la rispondenza tra intervento e requisiti richiesti per accedere alle detrazioni (in alcuni casi sostituita da altra documentazione necessaria per legge);
  • inviare all’ENEA in via telematica, entro 90 giorni dalla fine lavori, le informazioni contenute nell’Attestato di Prestazione Energetica;
  • inviare all’ENEA in via telematica la scheda informativa dell’intervento;
  • conservare traccia dei pagamenti relativi alle spese sostenute (nel caso di privati i pagamenti devonoessere fatti con bonifici bancari o postali).

 

Il soggetto richiedente deve inoltre conservare:

  • la relazione di asseverazione redatta da tecnico abilitato;
  • la ricevuta di invio tramite internet all’Enea;
  • le fatture e ricevute fiscali comprovanti spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi;
  • per i contribuenti non titolari di reddito di impresa, la ricevuta del bonifico bancario o postale attraverso cui è stato effettuato il pagamento.

 

Come fare i pagamenti?

Le modalità per effettuare i pagamenti variano a seconda che il soggetto richiedente sia titolare o meno di reddito d’impresa. In particolare, è previsto che:

  • I contribuenti non titolari di reddito di impresa devono effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”)
  • I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall’obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale. In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

 

Nel modello di versamento con bonifico bancario o postale vanno indicati:

  • La causale del versamento con indicati estremi della norma agevolativa;
  • Il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • Il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

 

Bonus casa ed interventi di risparmio energetico

L’agevolazione fiscale cosiddetta BONUS CASA consiste nella detrazione fiscale dalla sola IRPEF del 50% dei costi sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

Possono usufruire della detrazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) proprietari degli immobili o titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

Le detrazioni sono da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.

Le tipologie di interventi di natura generale soggette alla possibilità di detrazione fiscale sono

  • manutenzione straordinaria;
  • manutenzione ordinaria;
  • restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia.

 

La detrazione è prevista anche per interventi molto più specifici, quali ad esempio:

  • L’eliminazione di barriere architettoniche; la realizzazione di autorimesse;
  • La cablatura degli edifici;
  • Il contenimento dell’inquinamento acustico;
  • Le misure antisismiche;
  • La bonifica dell’amianto.

 

Tra le misure specifiche è anche presente la voce relativa “alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia […]”.

Per queste tipologie tipologie di interventi è obbligatoria la trasmissione all’ENEA delle informazioni in analogia con quelle delle detrazioni fiscali per l’efficienza energetica.

Gli interventi, pertanto, sono quelli analoghi alle detrazioni per la riqualificazione energetica anche se i requisiti di accesso alle detrazioni del 50% non sono quelli delle detrazioni per l’efficienza energetica.