15 Feb Energia rinnovabile condivisa: Soggetti e impianti ammessi
Lo sviluppo dell’energia “pulita” in Italia compie un altro importante passo avanti, infatti cittadini, attività commerciali, enti territoriali o imprese possono decidere di unire le proprie forze per autoprodurre e condividere energia elettrica da fonti rinnovabili, formando un gruppo di autoconsumatori o una comunità energetica rinnovabile. L’energia elettrica “condivisa” (pari al minimo, su base oraria, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti di produzione e l’energia elettrica prelevata dai consumatori che rilevano per la configurazione) beneficia di un contributo economico riconosciuto dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di incentivazione.
Nei paragrafi successivi andremo ad illustrarvi le regole che da rispettare e quali requisiti devono possedere i gruppi di autoconsumatori, le comunità energetiche, i punti di connessione e quali sono gli impianti di produzione ammessi per accedere al meccanismo di condivisione.
Parleremo di
- Condivisione dell’energia: gruppi di autoconsumatori
- Condivisione dell’energia: requisiti ed obblighi del gruppo di autoconsumatori
- Condivisione dell’energia: le comunità energetiche
- Condivisione dell’energia: Obblighi e requisiti delle comunità energetiche
- Condivisione dell’energia: impianti di produzione ammessi
- Condivisione dell’energia: requisiti dei punti di connessione
Condivisione dell’energia: gruppi di autoconsumatori
Un gruppo di autoconsumatori rappresenta un insieme di almeno due soggetti che autoproducono energia rinnovabile e agiscono collettivamente in virtù di un accordo privato. L’impianto di produzione di energia rinnovabile può essere realizzato in autonomia o congiuntamente ad un produttore terzo (il quale può anche essere proprietario e gestore purché rispetti gli obblighi e i requisiti dell’ autoconsumatore stesso) con configurazione di tipo SEU o ASAP ai sensi del TISSPC e nel rispetto delle relative definizioni.
Condivisione dell’energia: requisiti ed obblighi del gruppo di autoconsumatori
I soggetti che fanno parte di un gruppo di autoconsumatori e che agiscono collettivamente, devono essere clienti finali e/o produttori che possiedono tutti i seguenti requisiti:
- Essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio;
- Non svolgere come attività commerciale o professionale principale la produzione e scambio dell’energia elettrica;
- Aver sottoscritto un contratto di diritto privato avente i requisiti previsti all’art. 42bis del decreto-legge 162/19 e descritti al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche.
Condivisione dell’energia: le comunità energetiche
Tra i soggetti ammessi al meccanismo di condivisione dell’energia, vi sono anche le comunità di energia rinnovabile. Si tratta di un soggetto giuridico controllato da: persone fisiche, piccole e medie imprese (a condizione che la partecipazione alla comunità energetica non costituisca l’attività commerciale principale), enti territoriali e autorità locali comprese le amministrazioni comunali.
Condivisione dell’energia: obblighi e requisiti delle comunità energetiche
Come per il gruppo di autoconsumatori, anche la comunità di energia rinnovabile deve possedere alcuni obblighi e requisiti come:
- Essere un soggetto giuridico autonomo che, agendo a proprio nome, possa esercitare diritti ed essere soggetto ad obblighi;
- Avere come oggetto sociale prevalente (come riscontrabile dallo Statuto e/o dall’atto costitutivo) quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari;
- Avere uno Statuto o un atto costitutivo che prevedano: una partecipazione aperta e volontaria, che la comunità sia autonoma ed effettivamente controllata dai membri facenti parte della configurazione. Infine, devono rispettare tutte le condizioni previste dalla Delibera, con particolare riferimento a quelle previste dal contratto di diritto privato di cui all’art. 42bis del decreto-legge 162/19, descritte al par. 2.1.1 delle Regole Tecniche;
- Essere proprietaria, ovvero godere della piena disponibilità degli impianti di produzione appartenenti alla configurazione.
I soggetti, produttori e/o clienti finali, facenti parte della configurazione di comunità di energia rinnovabile devono possedere tutti i seguenti requisiti:
- Essere titolari di punti di connessione ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese alla medesima cabina di trasformazione media/bassa tensione (cabina secondaria);
- Aver concesso il mandato alla comunità di energia rinnovabile per la richiesta al GSE e l’ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa.
Condivisione dell’energia: impianti di produzione ammessi
Per l’ammissione al servizio, gli impianti di produzione facenti parte della configurazione o che rilevano per la configurazione, devono essere alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio a partire dal 1° marzo 2020 ed entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva UE 2018/2011, e avere potenza non superiore ai 200 kW. Sono ammessi solo gli impianti di nuova costruzione o con successive operazioni di revamping, nel qual caso viene presa in considerazione nella configurazione la sola sezione di impianto aggiunta.
Per impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili si intende un impianto che utilizza l’energia solare come i moduli fotovoltaici.
Condivisione dell’energia: requisiti dei punti di connessione
Sia i punti di connessione che gli impianti di produzione dei produttori e/o dei clienti finali, inclusi eventuali sistemi di accumuli o colonnine la cui in quanto contribuiscono a determinare il quantitativo di energia elettrica condivisa dal gruppo di autoconsumatori, devono essere ubicati nell’area afferente al medesimo edificio o condominio.
I punti di connessione e gli impianti di produzione di energia in possesso dei soggetti membri o azionisti e facenti parte della configurazione di comunità di energia rinnovabile devono essere sottesi alla medesima cabina di trasformazione BT/MT (cabina secondaria).
Installare un impianto fotovoltaico condiviso e far parte di una comunità energetica o di un gruppo di autoconsumatori, comporta benefici sia ambientali che economici. Alla NEST promuoviamo da sempre la produzione e il consumo di energia da fonti rinnovabili. Grazie ai nostri servizi di progettazione di impianti fotovoltaici e di cabine di trasformazione MT, siamo in grado di installare dei moduli e un punto di connessione che soddisfano tutti i requisiti necessari per condividere l’energia elettrica.