CERTIFICATI BIANCHI: soggetti, cumulabilità e progetti ammissibili

CERTIFICATI BIANCHI: soggetti, cumulabilità e progetti ammissibili

Nell’ambito delle agevolazioni sul risparmio energetico previste dallo Stato troviamo i Certificati Bianchi, noti anche come titoli di efficienza energetica (TEE). Precisamente si tratta di titoli negoziabili che attestano il conseguimento del risparmio negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell’efficienza energetica.

Certificati Bianchi: come funziona il meccanismo

Il meccanismo dei certificati bianchi è in vigore sin dal 2005, ed è il principale strumento di incentivazione dell’efficienza energetica in Italia, noto soprattutto nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti.

Il GSE riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell’intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei titoli di efficienza energetica del GME, mentre il valore di mercato dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

Certificati Bianchi: soggetti obbligati e volontari

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (soggetti obbligati) e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d’obbligo di risparmio in due modi:

  • Realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo;
  • Acquistando titoli da altri soggetti ammessi al meccanismo.

 

Per ogni anno d’obbligo, dal 2017 al 2020, sono stati fissati gli obiettivi di risparmio che i distributori devono raggiungere attraverso interventi di efficienza energetica:

2017: 7,14 Milioni di TEP
2018: 8,32 Milioni di TEP
2019: 9,71 Milioni di TEP
2020: 11,19 Milioni di TEP

Gli obiettivi includono gli interventi associati al rilascio dei certificati bianchi spettanti all’energia da Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR), che continuano a generare risparmi anche dopo la conclusione del periodo di vita utile e gli interventi di efficientamento eseguiti nell’ambito del D.M.106 del 20/05/2015.

Oltre ai distributori di energia, possono partecipare al meccanismo anche altri soggetti detti “volontari”, tipicamente le società di servizi energetici (ESCO) o le società che abbiamo nominato un esperto in gestione dell’energia certificato. I soggetti volontari sono tutti gli operatori che liberamente scelgono di realizzare interventi di riduzione dei consumi negli usi finali di energia, e a cui si riconosce il diritto a ricevere la corrispondente quantità di certificati bianchi.

Certificati Bianchi: cumulabilità con altri incentivi

I certificati bianchi non possono essere cumulati con altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell’energia elettrica e del gas e con altri incentivi statali, destinati ai medesimi progetti. Nel rispetto delle rispettive norme operative e nei limiti previsti e consentiti dalla normativa europea, i certificati bianchi sono invece cumulabili con finanziamenti erogati a livello locale, regionale e comunitario (es. i POR FESR, erogati dalle Regioni) e con l’accesso a:

  • Fondi di garanzia e fondi di rotazione;
  • Contributi in conto interesse;
  • Detassazione del reddito d’impresa riguardante l’acquisto di macchinari e attrezzature. In tal caso il numero dei titoli spettanti è ridotto del 50%.

Certificati Bianchi: progetti ammissibili

I progetti di efficienza energetica che possono essere ammessi al meccanismo sono quelli non ancora realizzati e in grado di generare risparmi energetici addizionali, ovvero consumi energetici minori rispetto a quelli antecedenti alla realizzazione degli interventi o, nel caso di nuove installazioni, minori rispetto a un consumo di riferimento. La normativa definisce i progetti ammessi al meccanismo dei certificati bianchi suddivisi per tipologia in base al settore di riferimento. Se un progetto non è tra quelli già previsti dalla normativa, è possibile richiedere comunque al GSE di valutarne l’ammissibilità. Non possono essere ammessi al meccanismo i processi di efficienza energetica che vengono realizzati per adeguamento a vincoli normativi o a prescrizioni di natura amministrativa.

Certificati Bianchi: come accedere al meccanismo

Per accedere al meccanismo dei certificati bianchi è necessario inviare al GSE una richiesta corredata da idonea documentazione che consenta di verificare la conformità del progetto ai requisiti previsti dalla normativa. La richiesta deve essere inviata prima della data di avvio della realizzazione del progetto, precisamente entro 90 giorni dalla data della ricezione della richiesta. il GSE conclude la valutazione e fornisce un riscontro al soggetto proponente.

E’ possibile presentare una richiesta di accesso agli incentivi prima della data di avvio della realizzazione di un progetto di efficienza energetica secondo due modalità e in funzione delle caratteristiche del progetto che si intende realizzare:

  • Progetti a consuntivo: i quali prevedono una misura puntuale delle grandezze caratteristiche sia nella configurazione ex ante sia in quella post-intervento;
  • Progetti standardizzati: dove al verificarsi di specifiche condizioni di ripetitività e non convenienza economica, si ha la possibilità di misurare le grandezze caratteristiche di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento del progetto.

 

Non è possibile presentare la richiesta di certificazione dei risparmi e dunque percepire titoli di efficienza energetica in assenza del progetto approvato dal GSE.

Emissione di titoli e periodo di monitoraggio

Una volta approvato il progetto, l’emissione dei titoli di efficienza energetica avviene dopo un periodo di monitoraggio dei principali parametri che concorrono per determinare i risparmi energetici del progetto.

Successivamente a ogni periodo di monitoraggio (tipicamente annuale) e per l’intera durata dell’incentivo, è necessario, quindi presentare al GSE delle richieste di certificazione dei risparmi eseguiti (a consuntivo o standardizzate) nel periodo di monitoraggio di riferimento.

Rendicontazione dei risparmi

Per rendicontare i risparmi ottenuti dal progetto di efficienza energetica in un determinato periodo di monitoraggio è necessario presentare al GSE la richiesta di certificazione dei risparmi. In funzione della tipologia di progetto approvato (a consuntivo o standardizzato) la richiesta può essere a consuntivo o standardizzata.

Entro 90 giorni dalla data di ricezione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi il GSE conclude la valutazione e fornisce un riscontro al soggetto proponente.

Se la valutazione ha esito positivo, il GSE autorizza il GME all’emissione dei titoli di efficienza energetica.

Le richieste a consuntivo o standardizzate devono essere presentate al massimo entro 120 giorni dalla fine del periodo di monitoraggio di riferimento.

Nest è una E.S.Co certificata UNI CEI 11352 accreditata presso il GSE ed il GME, quindi, possiamo operare all’interno di questo meccanismo di incentivazione.

Inizia con noi il tuo percorso verso l’efficienza energetica e vi accompagneremo sin dall’analisi di fattibilità dell’intervento fino alla consuntivazione, l’ottenimento e la successiva commercializzazione dei TEE.